Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati

 

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rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
      3. II Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.
      4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
      5. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione ed entro i successivi tre mesi presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte. Il termine per la conclusione dei lavori può essere prorogato dai Presidenti delle Camere, su richiesta motivata della Commissione, per un periodo non eccedente i dodici mesi.